Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città. Prevista inizialmente per l’anno 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022.
Consiste in una detrazione d’imposta, pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti. Il bonus può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel
decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della
facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2022 e del 90% per quelle degli anni 2020 e 2021. L’agevolazione, infatti, è stata estesa dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Quali interventi?

Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione
dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Le zone interessate e quelle escluse
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio
oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Non è sufficiente un’attestazione da parte di ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Gli interventi agevolabili
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o
    che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
    complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus spetta, per esempio per gli interventi realizzati:

  • sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili
    dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella
    posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a
    condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento,
    sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada
    pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di
    un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un
immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio
interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo
pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della
    superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai
    parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
    insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni
    professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di
    perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per
    esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
    materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
    richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Gli interventi di efficienza energetica
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle
    unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno
    2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti
    – dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26
    gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6
    ottobre 2020
    – dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di
    inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

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