È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un
fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia:
• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della
detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria esistente,
    effettuata fino al 16 luglio 2020, la detrazione non spetta in quanto l’intervento
    si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
  • per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001, rientrano nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
    costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano
    mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
    tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
    volumetria (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/2022)
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con
    ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la
    parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova
    costruzione”.
    Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in
    attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie
indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza.

I lavori finalizzati:
– all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
– alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono
inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a
determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto,
aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la
lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il
contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie
degli edifici
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
• porte blindate o rinforzate
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
• apposizione di saracinesche
• tapparelle metalliche con bloccaggi
• vetri antisfondamento
• casseforti a muro
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli
infortuni domestici.
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice
acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli
immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti
insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la
riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano:
• l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
• il montaggio di vetri anti-infortunio
• l’installazione del corrimano.

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