Detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.

In assenza del predetto vincolo, in particolare, la detrazione può essere fruita, ad esempio, nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni di un edificio non assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Inoltre, in applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale
anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16-bis del TUIR oppure del Superbonus (in quanto intervento “trainato” effettuato congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici).

Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza del Superbonus) congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficientamento energetico, è possibile, alternativamente:

  • continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000 (per effetto del richiamo all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR), comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento “trainato”;
  • fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto
    Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e,
    comunque, nel limite di euro 50.000.

In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova
disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere
utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
    all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
    dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
    compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
    compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15
unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio,
considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in
condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti
degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i
requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

In linea con le indicazioni già fornite con la Circolare n. 9/E del 1° aprile
2016 e, da ultimo, ribadite con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, si fa
presente che le richieste di chiarimenti riguardanti l’interpretazione del
richiamato decreto ministeriale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente poiché si tratta di una disposizione di natura non fiscale che non rientra nella competenza dell’Agenzia delle entrate.

La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.
L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Anche per tale agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo
della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura” di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.

Fonte ADE Circolare 23/E del 23.06.2022

 

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